In applicazione all’articolo 11 del DLgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche – con particolare riferimento alle integrazioni apportate dall’articolo 1, comma 347 della Finanziaria 2005 – le imprese possono dedurre dalla base imponibile IRAP i costi sostenuti per il personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo.
Le imprese che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo nell’anno 2014 possono beneficiarie della deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca di base e/o alla ricerca applicata e sviluppo intendendo per:
La deduzione dalla base imponibile IRAP si applica in riferimento ai costi del personale addetto all’attività di R&S, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro intervenuto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato e/o determinato, contratto a progetto ecc….) compresi gli amministratori, nella misura e per il periodo in cui hanno prestato l’attività nell’ambito della ricerca e sviluppo.
Condizione imprescindibile per fruire del beneficio fiscale è il rilascio di un’attestazione di effettività dei costi sostenuti da parte del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e ragionieri, che può anche basarsi sulla perizia giurata di un tecnico.
Il beneficio è immediatamente fruibile indicando i costi del personale riferiti all’attività di R&S sostenuti nell’anno 2014, nell’apposita colonna nel modello di dichiarazione IRAP 2015 e consiste in un risparmio di imposta pari all’aliquota IRAP applicata nella Regione di competenza ( 3,90% più addizionale regionale).
Si precisa, infine, che la deducibilità Irap dei costi del personale addetto a R&S è alternativa al riconoscimento della detrazione per cuneo fiscale del medesimo soggetto mentre è cumulabile con altre forme contributive previste da leggi agevolative regionali e nazionali ( quali ad esempio L.598/11 Ricerca , F.I.T…….)